DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1374/1955 - Esecuzione dell'Accordo provvisorio concluso in Roma fra l'Italia e la Francia il 12 gennaio 1955 per il funzionamento della Centrale di Gran Scala, con annessi scambi di Note.

Esecuzione dell'Accordo provvisorio concluso in Roma fra l'Italia e la Francia il 12 gennaio 1955 per il funzionamento della Centrale di Gran Scala, con annessi scambi di Note.

Numero 1374 Anno 1955 GU 17.01.1956 Codice 055U1374

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-20;1374

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo provvisorio concluso in Roma il 12 gennaio 1955 fra l'Italia e la Francia concernente il funzionamento della Centrale di Gran Scala, con annessi scambi di Note.


Art. 2

#

Comma 1

Ai fini dell'esecuzione del presente decreto ed in relazione alla conseguente necessita' di regolarizzare le utenze idriche della Societa' Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) nella Valle del Cenischia, e' autorizzata la proroga fino al 3 marzo 2006 delle concessioni di derivazioni di acqua assentite alla Societa' medesima per gli impianti idroelettrici dalla stessa costruiti nel bacino imbrifero del Cenischia e affluenti, col regio decreto 7 agosto 1921, n. 7451, col decreto Ministeriale 7 marzo 1922, n. 1937, col regio decreto 24 agosto 1928, n. 6066, con i decreti Ministeriali 14 giugno 1930, n. 5152 e 4 luglio 1934, n. 7905 e di quella oggetto della domanda di concessione 11 ottobre 1933 della ripetuta Societa' Idroelettrica Piemonte sempre che questa ultima sia assentita alla Societa' medesima.
La proroga delle concessioni suddette sara' disposta con i decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze.


Art. 3

#

Comma 1

All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si fara' fronte con le disponibilita' di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.


Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1948, in conformita' al disposto dell'art. 5 dell'Accordo indicato nell'art. 1.