Fermo restando per i pubblici servizi di trasporto, dei quali era concessionaria la Societa' incorporata, l'obbligo di tenere contabilita' separate e fermi pure restando, per i detti pubblici servizi, le condizioni dei rispettivi atti di concessione e tutte le prescrizioni successivamente imposte, e' riconosciuta, alle condizioni di cui all'atto 29 dicembre 1954 per notar Casale Telesforo, la fusione della Societa' anonima Biella-Oropa per trazione elettrica con la Societa' ferrovie elettriche biellesi, ora Societa' per azioni aziende trasporti autoferrotramviari, mediante l'incorporazione della prima nella seconda.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al personale che, per effetto dell'intervenuta incorporazione, passera' alle dipendenze della Societa' incorporante dovra' essere assicurato, per quanto possibile, un trattamento non inferiore a quello attualmente goduto ed il rispetto dei diritti acquisiti.
Art. 3
#Comma 1
L'Amministrazione governativa si riserva di apportare ai programmi d'esercizio delle varie linee attualmente in concessione alla predetta Societa' incorporante quelle modifiche che si rendessero necessarie per un migliore coordinamento dei servizi autoferrotramviari della zona.