Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilito dall'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, e prorogato dall'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' ulteriormente prorogato di un anno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1