Per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria, e' determinato nella misura di lire 21,60 per ogni giornata di lavoro di salariato fisso, bracciante o compartecipante, accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,