DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1324/1955 - Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III de

Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III de

Numero 1324 Anno 1955 GU 04.01.1956 Codice 055U1324

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria, e' determinato nella misura di lire 21,60 per ogni giornata di lavoro di salariato fisso, bracciante o compartecipante, accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,