Il contributo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' determinato nella misura del 2,90 per cento della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1956.