E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 24 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso a Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli, ai sensi dell'art. 7 della convenzione stessa.