DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonche' dei prodotti secondari e sottoprodotti della macinazione esportati.

Numero 1279 Anno 1955 GU 23.12.1955 Codice 055U1279

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1279

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:47:25

Art. 1

#

Comma 1

E' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1957, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle poste, nonche' dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati.


Art. 2

#

Comma 1

L'importazione del frumento, con la sospensione del dazio consentita dal precedente art. 1, puo' essere effettuata non oltre i tre mesi dall'avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle poste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nel successivo articolo.


Art. 3

#

Comma 1

La quantita' di frumento corrispondente ai singoli prodotti granari esportati, da ammettere alla importazione col beneficio previsto dall'art. 1, e' temporaneamente fissata, in base ai rendimenti stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 226, nelle seguenti misure:
1) per 100 kg. di farina di prima classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,60% sul secco:
kg. 125 di frumento tenero;
2) per 100 kg. di farina di prima classe, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,73% sul secco:
kg. 121 di frumento tenero;
3) per 100 kg. di farina, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 0,80% sul secco:
kg. 118 di frumento tenero;
4) per 100 kg. di farina di seconda classe, 1° ovvero 2° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco:
kg. 110 di frumento tenero;
5) per 100 kg, di crusca:
kg. 35 di frumento tenero;
6) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta di prima, classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,85% sul secco:
kg. 130 di frumento duro;
7) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,90% sul secco:
kg. 120 di frumento duro;
8) per 100 kg. di sfarinati, o di pasta, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco:
kg. 114 di frumento duro;
9) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, di seconda classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 1,13% sul secco:
kg. 116 di frumento duro;
10) per 100 kg. di farinette, di 1° ovvero di 2° rendimento, con massimo di ceneri di 2,20% sul secco:
kg. 88 di frumento duro;
11) per 100 kg. di crusca:
kg. 35 di frumento duro.


Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.