Dal 1 luglio 1955 a non oltre il 30 giugno 1956 e' sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle lamiere dette magnetiche aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (voci ex 891 a-1-beta-gamma; a-3-gamma-II-III; b-1-betagamma; b-3-gamma-II-III, della tariffa doganale italiana, e voci 73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1 della nomenclatura della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio), importate da qualsiasi Paese.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.