DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1281/1955 - Sospensione dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 dei dazi per le lamiere magnetiche con perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese.

Sospensione dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 dei dazi per le lamiere magnetiche con perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese.

Numero 1281 Anno 1955 GU 23.12.1955 Codice 055U1281

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1281

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 1 luglio 1955 a non oltre il 30 giugno 1956 e' sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle lamiere dette magnetiche aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (voci ex 891 a-1-beta-gamma; a-3-gamma-II-III; b-1-betagamma; b-3-gamma-II-III, della tariffa doganale italiana, e voci 73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1 della nomenclatura della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio), importate da qualsiasi Paese.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.