Dal 1 dicembre 1955 a non oltre il 31 marzo 1956 e' sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C- della nomenclatura della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorita' doganali dei rispettivi Paesi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.