DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1282/1955 - Sospensione dal 1 dicembre 1955 al 31 marzo 1956 del dazio applicabile sulla ghisa, esclu...

Sospensione dal 1 dicembre 1955 al 31 marzo 1956 del dazio applicabile sulla ghisa, esclusa quella specolare, importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Numero 1282 Anno 1955 GU 23.12.1955 Codice 055U1282

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1282

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 1 dicembre 1955 a non oltre il 31 marzo 1956 e' sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C- della nomenclatura della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorita' doganali dei rispettivi Paesi.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.