E' ricostituito il comune di Aurigo, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Borgomaro ed il ricostituito comune di Aurigo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Borgomaro.
E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Borgomaro, che sara' inquadrato nei nuovi organici del comune di Aurigo, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.