DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3474/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di San Giovanni Rotond

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di San Giovanni Rotond

Numero 3474 Anno 1952 GU 19.01.1953 Codice 052U3474

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3474

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Granatiero Antonio, fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.94.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei tereni indicati nel precedente art. 1.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.