DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 769/1957 - Approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, relativo alla costituzione di ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

Approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, relativo alla costituzione di ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

Numero 769 Anno 1957 GU 03.09.1957 Codice 057U0769

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;769

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

I ruoli speciali transitori, previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con emendamenti con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono costituiti nelle province e per gli insegnamenti indicati nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella A sono indicati il numero dei posti ed il titolo di studio occorrente per la immissione nei ruoli speciali transitori suddetti.


Art. 2

#

Comma 1

L'iscrizione del personale insegnante nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo precedente e' disposta in base a graduatorie di merito compilate a seguito di concorsi per titoli indetti dai Provveditori agli studi nelle rispettive province.


Art. 3

#

Comma 1

Le graduatorie di cui all'articolo precedente saranno formate, per ciascuna specie di posti, da apposite commissioni provinciali nominate dal provveditore agli studi e composte dei seguenti membri:
1) provveditore agli studi, presidente;
2) un ispettore scolastico o un direttore didattico;
3) una persona particolarmente competente nella materia alla quale il concorso si riferisce.
I criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi sono stabiliti nell'annessa tabella B.


Art. 4

#

Comma 1

Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli si prescinde dal limite massimo di eta', salvo che siasi superato, alla data del 1° maggio 1948, il limite di 65 anni compiuti.


Art. 5

#

Comma 1

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non puo' essere minore di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.


Art. 6

#

Art. 7

#

Comma 1

Per ogni concorso e' compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.
Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore dei candidati mutilati o invalidi di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi per servizio.
A parita' di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art. 8

#

Art. 9

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.