IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715;
Visto l'art. 4 della legge n. 694 del 21 maggio 1956, con la quale e' stata concessa la franchigia per l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali;
Ritenuta la necessita' di emanare le norme regolamentari intese a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento vistato dal Ministro per le finanze per l'esecuzione della legge n. 694 del 21 maggio 1956 recante agevolazioni fiscali per la importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1