IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 1 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
9) Miglioramento genetico delle piante agrarie (semestrale);
Art. 233, relativo ai corsi di perfezionamento presso la Facolta' di medicina veterinaria, e' modificato come segue:
"Presso la Facolta' di medicina veterinaria sono istituiti i seguenti corsi annuali di perfezionamento:
a) malattie infettive e profilassi, per laureati in medicina veterinaria;
b) ispezioni annonarie, per i laureati in medicina veterinaria;
c) alimentazione del bestiame, per laureati in medicina veterinaria e scienze agrarie;
d) chirurgia ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale, per laureati in medicina veterinaria".
Art. 235. - L'articolo e' cosi' modificato:
"Per il corso di malattie infettive e profilassi sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia patologica delle malattie infettive;
2) diagnostica sperimentale;
3) clinica medica e terapia;
4) malattie infettive e infestive e terapia;
5) legislazione e polizia sanitaria.
Per il corso di ispezioni annonarie sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) chimica applicata all'igiene degli alimenti;
2) ispezione delle carni fresche;
3) ispezione delle carni conservate;
4) ispezione dei prodotti della pesca;
5) ispezione dei funghi;
6) anatomia e istologia patologiche;
7) malattie infettive;
8) approvvigionamenti annonari.
Per il corso di alimentazione del bestiame sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) biochimica degli alimenti;
2) tecnica dell'alimentazione;
3) alimenti e carenze alimentari;
4) economia dell'alimentazione.
Per il corso di chirurgia e ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia;
2) endocrinologia sessuale;
3) clinica chirurgica e chirurgia operativa;
4) clinica ostetrico-ginecologica e operazioni ostetriche;
5) fecondazione artificiale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1