E' ricostituito il comune di Valgioie, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Giaveno ed il ricostituito comune di Valgioie, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Giaveno.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Giaveno, che sara' inquadrato negli organici del comune di Valgioie, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.