IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 157. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura e' aggiunto quello di:
5) Complementi di matematica.
Gli articoli 299 e 300, relativi alla scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia sono modificati come segue:
Art. 299. - Scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia.
a) La scuola ha la durata di due anni.
b) Gli insegnamenti sono i seguenti:
1° anno:
1) Nozioni fisiche sui terreni-acque e atmosfera;
2) Nozioni chimiche e chimico-fisiche, sui terreni, sulle acque e sulla atmosfera;
3) Nozioni biologiche sui terreni, sulle acque e sull'atmosfera;
4) Le azioni biologiche e medicamentose delle acque, dei terreni e dei climi: idrologia, crenologia, climatologia, ecc., la storia delle cure idroclimatologiche:
5) Farmacologia delle acque minerali (1° corso)
6) Igiene, vigilanza sanitaria, organizzazione e legislazione su acque, terreni e climi usati a scopo terapeutico e sulle stazioni di cura.
2° anno:
1) Farmacologia sulle acque minerali (2° corso)
2) Nozioni generali di idroterapia clinica;
3) Terapia idropinica in clinica;
4) Lutoterapia in clinica;
5) Talassoterapia e colonie fluviali;
6) Climatoterapia clinica.
c) Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni di laboratorio e cliniche e da visite alle stazioni di cure crenotermali.
Art. 300. - a) Gli esami dei vari corsi del 1° e del 2° anno si svolgono in due sedute: esame teorico, esame pratico (due statini).
Il voto e' in trentesimi, media complessiva delle materie oggetto d'esame.
b) L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta (tre copie). La votazione e' in cinquantesimi. Il diploma conferisce il titolo di "Specialista".
Art. 309. - Agli insegnamenti del secondo corso della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro e' aggiunto quello di:
5) Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie professionali.
La denominazione della "Scuola di perfezionamento in malattie infettive" e' cambiata in "Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali" Pertanto gli articoli 324 e 327, relativi alla predetta scuola sono modificati come segue:
Art. 324. - Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali.
La scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali ha la durata di anni tre: ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'Universita' ed e' diretta dal direttore della clinica stessa.
Art. 327. Ordinamento degli studi: Agli insegnamenti del 2° anno e' aggiunto al n. 6) "Fisiopatologia dei tropici". Agli insegnamenti del 3° anno e' aggiunto al n. 6) "Clinica delle malattie tropicali".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1