Sono ricostituiti i comuni di Barasso e di Luvinate, in provincia di Varese, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Comerio ed i ricostituiti comuni di Barasso e di Luvinate, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Comerio.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Comerio, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Barasso e di Luvinate, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.