DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1203/1955 - Ulteriore aggiunta alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro.

Ulteriore aggiunta alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro.

Numero 1203 Anno 1955 GU 15.12.1955 Codice 055U1203

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-06;1203

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni, concernenti la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Alla tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successivamente modificata, e' aggiunta la seguente voce:

TABELLA


----> Parte di provvedimento in formato grafico <----