IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni, concernenti la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per l'industria e commercio;
Decreta:
Alla tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successivamente modificata, e' aggiunta la seguente voce:
TABELLA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1