IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 7783, emesso nell'adunanza del 10 giugno 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla, legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Bono, in provincia di Sassari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1