IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Vista la richiesta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 4 agosto 1955, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Martis (Sassari).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1