IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visto il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Viste le richieste formulate dall'Istituto di credito agrario per la. Sardegna, con sede in Sassari;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato, nella adunanza della Sezione terza del 27 settembre 1955, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Ortueri (Nuoro), Ovodda (Nuoro) e Illorai (Sassari).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1