IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, con il quale l'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fu aggiunto agli abitati indicati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Ritenuto che per una parte dell'abitato noi si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui e' sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione dello spostamento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 869, emesso dell'adunanza dell'11 luglio 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di San Fratello, in provincia di Messina - limitatamente alla zona segnata in verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente e' cancellato dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed e' aggiunto agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge predetta (consolidamento di abitati minacciati da frane).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1