Ai fini della determinazione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431, va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio in applicazione dell'art. 7 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, e successive norme integrative e modificative, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sara' provveduto, d'ufficio, a riliquidazione delle indennita' gia' corrisposte, ai sensi del precedente comma. Ugualmente si provvedera' nei confronti del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 9 luglio 1954, n. 431.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.