L'insegnamento della stenografia puo' essere impartito in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado secondo il sistema Stenital-Mosciaro oltre che secondo i sistemi Gabelsberger-Noe, Cima e Meschini.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione stabilira' in quali scuole debba impartirsi l'inesegnamento della stenografia secondo il predetto sistema Stenital-Mosciaro.