IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica Amministrazione il territorio indicato nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto il voto 30 settembre 1943, n. 1757, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio della provincia di Roma delimitato fra l'Aniene, da Ponte Mammolo a Ponte Lucano, la strada che da Ponte Lucano va a Zagarolo fino al bivio per Gallicano, la retta che da detto bivio va al sottopassaggio della ferrovia Roma-Cassino attraversante la via Casilina, la via Casilina stessa fino al bivio Mandrione, la strada dell'Agro Romano dal bivio Mandrione a Portonaccio, e la via Tiburtina da Portonaccio fino a Ponte Mammolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1