IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetto a tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Aprilia;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il voto 11 marzo 1955, n. 444, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio del comune di Aprilia (provincia di Latina) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1