IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
E' concesso al Centro tecnico addestrativo della Difesa Aerea Territoriale (D.A.T.) l'uso della bandiera conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
La bandiera sara' custodita presso il Centro tecnico addestrativo della Difesa Aerea Territoriale dal proprio Comandante.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1