Il testo dell'art. 24 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente:
"La rivendicazione dei diritti di priorita' deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorita', qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1