DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1147/1953 - Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Numero 1147 Anno 1953 GU 13.04.1954 Codice 053U1147

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1147

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al testo dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' sostituito il seguente:
"Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per determinati modelli dei quali si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di esse, deve depositarsi analoga domanda salvo che i modelli costituiscano un tutto od una serie omogenea ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.
Ove con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi di modelli che non costituiscano un tutto od una serie omogenea, alle nuove domande separate e' applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127".


Art. 2

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Comma 1

Il testo dell'art. 23 del regolamento approvato col regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
"La rivendicazione dei diritti di priorita' deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene, in ogni caso, concesso senza menzione della priorita', qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 15 o negli articoli 19 e 22.
Qualora la priorita' di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovra' farsi analoga annotazione del rifiuto".


Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, e' modificato come segue:
"In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficialli, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facolta' altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facolta' di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese".


Art. 6

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 49 del richiamato regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' modificato come segue: "Nel caso che il divieto di cui al comma precedente venga comunicato dopo che i modelli o i prodotti siano stati gia' esposti, essi devono essere ritirati salvo il diritto del Ministero della difesa di promuovere l'espropriazione, ma senza facolta' di imposizione del segreto".