DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 23/1954 - Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

Numero 23 Anno 1954 GU 17.03.1954 Codice 054U0023

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-04;23

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nel corrente anno 1954 possono essere richiamati alla armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, della seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive.
Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.


Art. 3

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Comma 1

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.