L'indennita' di cui agli articoli 4, lettera a) ed 11 del regolamento 28 novembre 1940, n. 1768, e' corrisposta all'avente diritto, a decorrere dal 1 luglio 1951, in base al numero degli anni di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura e tenuto conto delle modifiche apportate col decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833:
agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio;
al personale subalterno ed operaio, L. 11.000 per ogni anno di servizio;
al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, L. 7000 per ogni anno di servizio;
ad personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1