DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1109/1953 - Modificazione alla misura delle indennita' da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

Modificazione alla misura delle indennita' da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

Numero 1109 Anno 1953 GU 06.03.1954 Codice 053U1109

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-22;1109

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'indennita' di cui agli articoli 4, lettera a) ed 11 del regolamento 28 novembre 1940, n. 1768, e' corrisposta all'avente diritto, a decorrere dal 1 luglio 1951, in base al numero degli anni di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura e tenuto conto delle modifiche apportate col decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833:
agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio;
al personale subalterno ed operaio, L. 11.000 per ogni anno di servizio;
al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, L. 7000 per ogni anno di servizio;
ad personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio.