E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 31 marzo 1953 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radioattivita', in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano nella tabella lettera D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sara' a carico dell'ente finanziatore.