E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 18 settembre 1953, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.