E' ricostituito il comune di Cavagnolo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al Comune risultante per effetto della ricostituzione del comune di Cavagnolo e' attribuita la denominazione di Brusasco.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Brusasco ed il ricostituito comune di Cavagnolo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Brusasco Cavagnolo alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Brusasco Cavagnolo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Cavagnolo sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.