DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 477/1957 - Modificazioni all'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Modificazioni all'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Numero 477 Anno 1957 GU 04.07.1957 Codice 057U0477

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-24;477

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 29 luglio 1949, n.
474
, e la legge 4 agosto 1955, n. 683;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 23 febbraio 1957;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716, e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1° luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, e 23 maggio 1956, n. 602;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, e' modificato come segue:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 4.500.000.000 (quattro miliardi e cinquecento milioni) e sono assegnati: per L. 1.300.000.000 (un miliardo e trecento milioni) alla Sezione ordinaria, per L. 400.000.000 (quattrocento milioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per lire 2.800.000.000 (due miliardi e ottocento milioni) alla Sezione autonoma".