IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1951, n. 110;
Veduto il testo unico delle leggi sul istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con il decreto sopraindicato, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - La lettera c) e' sostituita dalla seguente:
c) delibera, secondo le proposte del Consiglio dei professori, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti, stabilmente o mediante incarichi.
L'art. 10 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 10. - Il Consiglio direttivo ha funzioni amministrative, si compone di tutti i professori di ruolo ed e' assistito dal direttore amministrativo il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.
Il Consiglio direttivo:
a) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi, entro i limiti dell'organico;
b) fa proposte e da' pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori incaricati;
c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
L'art. 11 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 11. - Il Consiglio dei professori regola la parte didattica, e si compone di tutti i professori di ruolo dell'Istituto, il meno anziano dei quali funge da segretario. Il Consiglio dei professori:
a) provvede alle cattedre vacanti da ricoprire o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi;
b) coordina i programmi d'insegnamento secondo le esigenze didattiche dei vari corsi;
c) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;
d) da' pareri su qualsiasi argomento di carattere generale e concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
L'art. 20 e' abrogato e sostituito dal presente:
Art. 20. - Il conferimento degli incarichi e di insegnamento e delle supplenze e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio dei professori.
Art. 27. - Il comma secondo ed ultimo e' abrogato e sostituito dal seguente:
Ciascun professore puo' disporre di due assistenti volontari.
Art. 43. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
La dissertazione scritta deve essere presentata in quadruplice copia alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1