E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 27 ottobre 1954, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo riservati, uno all'insegnamento di tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata) e l'altro all'insegnamento di economia ed estimo forestale, in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di agraria della Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo resteranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.