Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 5 febbraio 1955, e gli atti aggiuntivi in data 16 aprile 1955 e 7 giugno 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.