DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 917/1955 - Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane.

Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane.

Numero 917 Anno 1955 GU 25.10.1955 Codice 055U0917

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-04;917

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955, del Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 stesso mese, con il quale e' stato istituito, limitatamente al periodo 1 luglio 31 dicembre 1955, un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche, si applica, per la parte concernente le tariffe interurbane, con le norme di cui ai seguenti articoli.


Art. 2

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Comma 1

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di 3 minuti primi, nella seguente misura:
sulle linee di lunghezza totale fino a 15 km. . . . L. 36
oltre 15 km. fino a 25 km. . . . . . . . . . . " 52
" 25 " " 50 " . . . . . . . . . . " 92
" 50 " " 100 " . . . . . . . . . . " 148
" 100 " " 200 " . . . . . . . . . . " 244
" 200 " " 400 " . . . . . . . . . . " 304
" 400 " " 600 " . . . . . . . . . . " 368
" 600 " " 800 " . . . . . . . . . . " 428
" 800 " " 1000 " . . . . . . . . . . " 508
" 1000 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 580


Art. 3

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Comma 1

Per le conversazioni urgentissime e' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unita' di L. 280.


Art. 4

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Comma 1

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana, di cui alla lettera q) del citato provvedimento 4 giugno 1955 del Comitato interministeriale dei prezzi, e' di L. 25 per ogni conversazione fino a cinque minuti.
Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.
Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni unita' interurbana di conversazione.


Art. 5

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Comma 1

Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Sulle tariffe di cui all'art. 2 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisira' il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.