IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338, concernente le norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;
Sulla proposta dei Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
La spesa di gestione per i servizi antincendi a carico dei Comuni e' determinata per l'anno 1954 in lire 5.356.064.858.
La quota di spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco e' stabilita dall'annessa tabella firmata dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1