A decorrere dal 1 gennaio 1954, la tariffa dei diritti per la quotazione ufficiale di titoli presso la Borsa valori di Firenze, e' stabilita come segue:
diritto esso annuo L. 1000;
per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale L. 10.
L'ammontare del diritto si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore.
I diritti sono dovuti per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre sono ridotti alla meta' per quelli ammessi nei secondo semestre.
L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1