IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Viste le deliberazioni 14 marzo 1953, n. 16, 18 marzo 1953, n. 29 e 2 marzo 1953, n. 28, con le quali i Consigli provinciali di Alessandria, Asti e Cuneo hanno chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle rispettive Province;
Ritenuta la opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Sentito il parere del. Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa applicabile nel territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1