E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 25 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia, dell'Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro, in aggiunta a quelli indicati nella lettera c) della tabella D) annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e' soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sara' a carico degli Enti sovventori.