Nell'esercizio finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle classi di leva 1928, 1929 e 1930.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma il numero dei militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
#Comma 1
I militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sara' indicato anche il giorno di presentazione.