DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 989/1953 - Richiamo alle armi, per istruzione, di militari di truppa in congedo illimitato.

Richiamo alle armi, per istruzione, di militari di truppa in congedo illimitato.

Numero 989 Anno 1953 GU 15.01.1954 Codice 053U0989

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;989

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nell'esercizio finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle classi di leva 1928, 1929 e 1930.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma il numero dei militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.


Art. 3

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Comma 1

I militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sara' indicato anche il giorno di presentazione.