E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Catania il 26 maggio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Catania.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.