E' ricostituito il comune di Castelspina, in provincia di Alessandria, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Sezzadio ed il ricostituito comune di Castelspina, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sezzadio.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1931, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Sezzadio, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.