DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3308/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione Speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comun

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione Speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comun

Numero 3308 Anno 1952 GU 17.01.1953 Codice 052U3308

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3308

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 271.06.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della, sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."