IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632;
Visto il regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
In caso di necessita' possono essere istituiti, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto e funzionare per la durata di un anno, altri due Comitati di liquidazione nella composizione stabilita dall'art. 23 del regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili; emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1