La Societa' per azioni "Depositi portuali" di Bari e' autorizzata ad istituire e gestire nel porto di Bari un deposito franco.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I locali destinati al deposito di cui all'articolo precedente sono quelli insistenti sulle banchine n. 13 e n. 14 del porto di Bari, ritenuti idonei dal Ministero delle finanze.
Art. 3
#Comma 1
Per le operazioni di entrata e di uscita delle merci dai locali predetti la Societa' "Depositi portuali" e' tenuta ad osservare, limitatamente a quella parte di operazioni che si effettua nella zona esterna ai confini del deposito franco, le disposizioni vigenti, riguardanti l'impiego delle maestranze portuali.