L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1956-57, all'onere derivante dall'applicazione della legge 28 giugno 1956, n. 716, che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata:
Cap. n. 12-ter (di nuova istituzione). -
"Prelevamento dal fondo di riserva"....... L. 800.000.000
Spesa:
Cap. n. 51-bis (di nuova istituzione). -
"Spese per l'impianto di collegamenti
telefonici nelle frazioni di Comune.
Concorso nelle spese per la esecuzione di
impianti telefonici nei capoluoghi di
Comuni di nuova istituzione (legge 11
dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla
legge 22 novembre 1954, n. 1123, e proro-
gata dalla legge 28 giugno 1956, n. 716) " " 800.000.000
Il presente decreto sara' comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57.